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Diritto all’oblio: importante decisione dell’Autorità Privacy

Il diritto all’oblio è la completa e definitiva cancellazione dei dati personali dall’archivio del Titolare in cui sono conservati e custoditi. In ambito privacy può essere invocato quando sono riportati su un sito internet esplicitamente il nome ed il cognome dell’interessato. Ma anche qualora siano pubblicate informazioni che lo rendano identificabile.

Lo ha recentemente statuito l’Autorità Garante italiana ingiungendo a Google di rimuovere da una pagina web i dati che rendevano identificabile un professionista.

Il Garante è intervenuto sul ricorso presentato dall’interessato a cui Google aveva opposto il rifiuto di rimuovere la pagina. L’Autorità ha ritenuto fondata la denuncia e violato il diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dei dati dalla pagina in cui risultavano pubblicati i propri dati.

Il presupposto del diritto all’oblio è il seguente: l’interesse della collettività a conoscere una certa notizia è racchiuso in un determinato spazio temporale; l’unico scopo è quello di informare le persone, ed è dimostrato che questo interesse diminuisce progressivamente con il passare del tempo. Sulla base di questo, risulta non legittimo pubblicare (o lasciare online) notizie che riguardano il passato di una persona (salvo casi particolari).

Il caso

Questa situazione ha inizio alla pubblicazione online di una notizia dannosa per la reputazione dell’interessato. Google ha ritenuto inammissibile la richiesta di rimozione dell’indirizzo Url, portando l’interessato a rivolgersi al Garante; successivamente l’Autorità per la privacy, esaminato il caso sulla base delle norme previste dal Regolamento, ha concluso che la notizia andasse tolta perché dannosa.

L’articolo “incriminato” riguardava un processo che si era concluso con la completa assoluzione dell’interessato. Se la notizia fosse rimasta online, avrebbe costituito un pericoloso pregiudizio. Le informazioni contenute nell’articolo erano inesatte, non aggiornate e fuorvianti; avrebbero potuto procurare dei disagi all’interessato e ai suoi affari.
In conclusione, Google ha dovuto rimuovere l’indirizzo Url in questione e comunicare le attività svolte entro trenta giorni.

Per approfondire, al link sottostante la decisione completa del Garante

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