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E-commerce: come vengono tassate le vendite online

La tassazione delle vendite e-commerce, ossia dei negozi online con Partita IVA e dei relativi adempimenti fiscali da assolvere rimane una delle questioni più annose con la quale tutti i titolari di queste attività debbono fare i conti.

La tassazione per la vendita in Italia, nella UE e nelle aree extra Europee è al quanto complessa.

Partiamo precisando che il regime fiscale per gli eCommerce suddivide quest’attività per:

  • Tipologia di business: a seconda che ci si riferisca ad un “business to consumer” piuttosto che “business to business” e dell’area geografica in cui viene effettuata l’operazione i regimi fiscali sono differenti.
  • Modalità di consegna del bene: si parla di e-commerce diretto o indiretto.
    Nell’e-commerce diretto 
    la cessione e consegna avvengono per via telematica (beni immateriali, digitalizzati); si parla quindi principalmente di vendita di servizi. Invece, per il più comune e-commerce indiretto,  ossia quello che riguarda la cessione di un bene per via telematica ma con consegna fisica del bene stesso (beni materiali). Questo tipo di commercio elettronico indiretto è equiparato alla vendita per corrispondenza ai fine della tassazione IVA.  L’attività è fiscalmente semplificata: per la vendita ai privati non è quindi obbligatoria l’emissione della fattura o dello scontrino.

La tassazione delle vendite in base alla territorialità

Altro punto fondamentale riguarda la tassazione dei prodotti venduti tramite eCommerce indiretto dall’Italia verso il territorio nazionale ma anche all’interno dell Unione Europea ed extra UE.

Ci sono nell’attuale legislazione ben 5 casi diversi, nei quali l’IVA è legata alla territorialità :

  1. Vendite a Privato residente in Italia:l’acquirente è obbligato a pagare l’IVA inserendo il proprio codice fiscale al momento dell’acquisto. L’azienda titolare dell’eCommerce (definita “cedente”) sconta l’IVA in Italia.
  2. Vendite a Privato residente in un Paese UE: l’acquirente paga l’IVA (senza l’obbligo di inserimento del codice fiscale).
    L’azienda che ha venduto il bene sconta l’IVA in Italia, quando:
    • La merce viene spedita o trasportata nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o per suo conto.
    • L’importo annuo delle vendite dell’azienda cedente nello Stato membro di destinazione (riferite all’anno precedente ed a quello in corso), non risulti superiore ad Euro 100.000 (o da minore soglia stabilita da ciascuno Stato di destinazione).
      Se l’azienda supera il fatturato di soglia nello Stato di destinazione, secondo la legge, sarebbe obbligata ad aprire una sede in loco.
  3. Vendite ad Azienda italiana: l’acquirente paga regolarmente l’IVA (obbligo di inserimento P.IVA e/o codice fiscale). L’azienda cedente sconta l’IVA in Italia.
  4. Vendite ad Azienda intra UE: risulta una normale cessione intracomunitaria (non imponibile IVA) se la PIVA è all’interno del registro VIES. Il Vies – VAT Information Exchange System – è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea. L’azienda acquirente deve versare l’IVA nel proprio paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del reverse charge. L’acquirente è comunque obbligato ad inserire la VAT.
  5. Vendite a Privato o Azienda extra UE : il cedente emetterà  fattura non imponibile con apposita dichiarazione doganale per l’acquisizione del “visto d’uscita” che rappresenta la prova dell’avvenuta esportazione definitiva del bene ceduto. L’acquirente non paga mai l’IVA

Hai le idee un po’ più chiare in merito o hai ancora qualche dubbio?

Fonte: www.basiliko.net

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